Art. 1.

      1. I soggetti riconosciuti affetti dalle minorazioni visive di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 aprile 2001, n. 138, sono riconosciuti disabili con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      2. Ai soggetti di cui al comma 1 si estendono le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di agevolazioni per i disabili.